Il ruolo organico del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e' aumentato di cinquecento posti, di cui quattrocento nella qualifica iniziale e cento nelle qualifiche superiori. Il Governo e' delegato, nel termine stabilito dall'art. 7, a ripartire fra le diverse qualifiche superiori alla iniziale i cento posti di cui al precedente comma, modificando il ruolo organico risultante dalla tabella M annessa alla legge 9 agosto 1956, n. 1086. La ripartizione sara' fatta in base alle esigenze di servizio.

Testo vigente dal 3 gennaio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-12-27;1444~art2 · fonte del testo

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