L'impiegato puo' in qualunque tempo dimettersi dall'ufficio. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto. L'impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri di ufficio finche' non gli sia comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione puo' essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio, previo parere del Consiglio di amministrazione, o quando sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'interessato. Agli effetti del comma precedente, s'intende che sia in corso procedimento disciplinare se al momento della presentazione delle dimissioni, pur, non essendo avvenuta la contestazione degli addebiti, abbia avuto luogo la sospensione cautelare dall'impiego. Se al momento in cui l'impiegato non sospeso cautelarmente presenta le dimissioni siano stati iniziati gli accertamenti disciplinari preliminari, la contestazione degli addebiti deve seguire entro quaranta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, ed in mancanza, della contestazione entro tale termine, le dimissioni devono essere accettate.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art150 · fonte del testo

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