L'operaio puo' in qualunque tempo dimettersi dal servizio. Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto. L'operaio che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell'adempimento dei doveri di servizio finche' non gli venga comunicata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione puo' essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio o quando siano stati iniziati accertamenti disciplinari preliminari, oppure sia in corso procedimento disciplinare a carico dell'operaio.

Testo vigente dal 14 marzo 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-03-05;90~art53 · fonte del testo

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