L'inchiesta disciplinare deve essere conclusa entro novanta giorni dalla nomina del magistrato istruttore, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 133, o dalla contestazione degli addebiti, negli altri casi. Per gravi motivi il magistrato istruttore, prima della scadenza di detto termine, puo' chiederne al capo del personale la proroga per non oltre novanta giorni. Il magistrato istruttore puo' essere sostituito con decreto motivato del Ministro, in caso di destinazione, con il suo consenso, ad altro ufficio che sia incompatibile con le funzioni di istruttore o che, per gravi esigenze di servizio, sia inconciliabile con lo svolgimento di tale funzione. Il provvedimento di sostituzione del magistrato istruttore puo' essere impugnato dall'interessato soltanto insieme con il provvedimento che infligge la punizione. Nel caso di cui all'articolo 134 se l'inchiesta disciplinare non e' conclusa entro novanta giorni dalla contestazione degli addebiti il procuratore generale rispettivamente presso la Corte suprema di cassazione o la Corte di appello ne informa il Ministro, il quale puo' concedere la proroga provveduta dal primo comma.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art137 · fonte del testo

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