Il magistrato o funzionario competente ad infliggere la censura contesta l'addebito per iscritto, nella forma prevista dal successivo art. 130 assegnando all'interessato un termine non maggiore di dieci giorni, per svolgere per iscritto le sue osservazioni. La sanzione deve essere motivata ed e' applicata con apposito processo verbale dal capo gerarchico immediato. Copia del processo verbale e' immediatamente rimessa al capo del personale, insieme con le contestazioni e le giustificazioni.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art127 · fonte del testo

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