Se il procedimento e' stato rimesso alla Commissione ai sensi del primo comma dell'articolo 133 e del primo comma dell'articolo 134, e la Commissione ritenga necessarie ulteriori indagini, puo' con ordinanza rinviare gli atti rispettivamente all'ufficio del personale, o alla Procura generale, affinche' provvedano ai sensi del secondo comma dell'articolo 133 e del secondo comma dell'articolo 134. Se il procedimento e' stato rimesso alla Commissione, ai sensi del primo comma dell'articolo 138, la Commissione, ove ritenga necessarie ulteriori indagini, puo', con ordinanza, rinviare gli atti all'ufficio del personale o alla Procura generale, indicando i fatti e le circostanze da chiarire, e le prove da assumere. La Commissione assegna il termine entro il quale l'istruttore deve espletare le ulteriori indagini e restituire gli atti alla Commissione medesima ai sensi e per gli effetti dell'articolo 138. Il termine puo' essere prorogato, per gravi motivi, dal presidente della Commissione. La Commissione puo' sempre assumere direttamente qualsiasi mezzo di prova. In tale caso stabilisce con ordinanza la seduta, dando avviso, nelle forme e con i termini di cui al quinto comma dell'articolo 138, all'incolpato, che puo' assistervi e svolgere le proprie deduzioni.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art140 · fonte del testo

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