1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, e' inflitta:

  • a)per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
  • b)per attivita' dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
  • c)per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
  • d)per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
  • e)per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
  • f)per gravi abusi di autorita'.

Testo vigente dal 19 maggio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art498 · fonte del testo

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