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Le scommesse si effettuano puntando, con un massimo di dieci numeri, sopra una o tutte le ruote sulle seguenti sorti: estratto semplice, ambo, terno, quaterna e cinquina. L'importo di ciascuna scommessa e' fissato in L. 500, 1.000, 2.000, 5.000 o 10.000 che il giocatore puo' frazionare in poste tra le diverse sorti. Ciascuna posta deve essere pari a 100 oppure ad un multiplo di 100. La scommessa per tutte le ruote non puo' essere inferiore a lire duemila. Gli importi previsti nel comma precedente possono essere aumentati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 13 agosto 1982 al 12 maggio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-08-02;528~art3 · fonte del testo

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