(( I punti di raccolta del gioco del lotto automatizzato sono collocati presso le rivendite di generi di monopolio e presso le ricevitorie del lotto che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attivita' di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttivita' del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvedera' entro due, cinque e sette anni dalla realizzazione del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla stessa data la concessione sara' rilasciata ad ogni rivendita richiedente, purche' venga assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco. ((8 )) In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, potra' essere rideterminata in piu' o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto. 8 Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo una tantum determinato con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'articolo 3. Per il diritto eclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore e' tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 aprile 1990, n. 85

8

La L. 19 aprile 1990, n. 85 ha disposto (con l'art. 5 commi 2 e 3) che " ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovra' tenere comunque conto dei punti di raccolta esistenti in rapporto alla popolazione alla data di entrata in vigore della presente legge". Ha inoltre disposto che "ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovra' garantire la redditivita' alla data di entrata in vigore della presente legge dei punti di raccolta gia' affidati in concessione".

Testo vigente dal 12 maggio 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 maggio 1990

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 1982 al 12 maggio 1990. 156 parole tolte, 271 parole aggiunte.

I punti di raccolta del gioco del lotto aggiunto: automatizzato sono collocati presso le rivendite tolto: dei aggiunto: di generi di monopoliotolto: ; possono altresi' essere collocati aggiunto: e presso le ricevitorie del lotto tolto: qualora si sia verificata l'ipotesi prevista nella prima parte del terzo comma dell'articolo 21. La gestione dei punti di raccolta, determinati a norma del secondo comma dell'articolo 13, e' data in concessione al titolare della rivendita dei generi di monopolio sita nella medesima zona che, rispetto ad altri rivenditori richiedenti, sia titolare di concessione di rivendita da tempo anteriore, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 21. I aggiunto: che alla data di entrata in funzione dell'automazione svolgono attivita' di raccolta con il sistema manuale ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 marzo 1987, n. 123. Allo scopo di estendere progressivamente alle rivendite di generi di monopolio la raccolta del gioco del lotto, in rapporto alla accertata produttivita' del sistema automatizzato ed all'incremento del relativo gettito erariale, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvedera' entro due, cinque e sette anni dalla realizzazione del sistema di automazione alla determinazione del numero dei punti di raccolta, rispettivamente nel numero di diecimila, dodicimilacinquecento e quindicimila; entro nove anni dalla stessa data la concessione sara' rilasciata ad ogni rivendita richiedente, purche' venga assicurato un incasso medio annuo da stabilire con decreto del Ministro delle finanze previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale. Trascorso il primo triennio, i termini di cui al comma 2 possono essere abbreviati in considerazione dell'andamento del gioco. 8 In relazione alla progressiva estensione dei punti di raccolta tolto: sono dotati di apparecchiatura elettronica terminale con collegamento su linee telefoniche con l'ufficio centrale di elaborazione in Roma anche mediante centri intermedi di elaborazione dati. E' istituita l'imposta di concessione governativa per l'esclusiva gestione dei punti di raccolta del gioco del lotto; la determinazione della relativa misura sara' effettuata con il regolamento previsto nell'articolo 13. Le spese per l'impianto e la manutenzione del processo di meccanizzazione ed automazione del gioco del lotto sono computate in misura percentuale sugli importi lordi derivanti dalle scommesse aggiunto: di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle finanze, previa intesa con le organizzazioni sindacali dei rispettivi settori maggiormente rappresentative su base nazionale, potra' essere rideterminata in piu' o in meno la distanza tra le ricevitorie gestite dai rivenditori di generi di monopolio e le ricevitorie gestite da ex dipendenti del lotto. Per l'installazione delle apparecchiature ogni raccoglitore versa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato un contributo una tantum determinato con il decreto ministeriale previsto dal terzo comma dell'articolo 3. Per il diritto eclusivo alla raccolta delle giocate ciascun raccoglitore e' tenuto a corrispondere la tassa di concessione governativa di lire 500 mila annue.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 19 aprile 1990, n. 85

    La L. 19 aprile 1990, n. 85 ha disposto (con l'art. 5 commi 2 e 3) che " ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovra' tenere comunque conto dei punti di raccolta esistenti in rapporto alla popolazione alla data di entrata in vigore della presente legge". Ha inoltre disposto che "ai fini dell'attuazione della norma di cui all'articolo 12, comma 4, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si dovra' garantire la redditivita' alla data di entrata in vigore della presente legge dei punti di raccolta gia' affidati in concessione".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1982-08-02;528~art12 · fonte del testo

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