Con effetto immediato e fino all'attuazione dell'automazione del servizio, prevista dalla legge 2 agosto 1982, n. 528, la raccolta del gioco del lotto e' affidata, secondo quanto previsto dagli articoli 12 e 21 della citata legge e dall'articolo 3 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 310, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 494, ai dipendenti del lotto e ai titolari di rivendite di generi di monopolio che ne facciano richiesta entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a quando non sara' stata realizzata l'automazione del servizio, la raccolta del lotto seguitera' ad essere effettuata secondo l'ordinamento del gioco previsto dal regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni. Il concessionario e' tenuto a fornire una cauzione dell'importo di lire 10 milioni, anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa, singola o cumulativa. La misura di detta cauzione e' ridotta a un ventesimo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da piu' concessionari e per importo minimo di lire 25 milioni. A partire dall'esercizio successivo, il predetto primo importo sara' commisurato all'ammontare medio delle riscossioni di una settimana conseguito nell'esercizio precedente arrotondato al milione successivo. Il concessionario e' tenuto, altresi', a corrispondere una tassa di concessione governativa di lire 200 mila annue. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite, in relazione all'articolo 13 della citata legge n. 528 del 1982, la disciplina e le modalita' di attuazione delle precedenti disposizioni.

Testo vigente dal 30 marzo 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-03-16;123~art20 · fonte del testo

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