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Il Consiglio superiore dei lavori pubblici e' costituito dai seguenti membri: 1° un presidente; 2° quattro presidenti di sezione; 3° i direttori generali del Ministero dei lavori pubblici; 4° il direttore generale dell'Azienda autonoma statale della strada; 5° i capi degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici: 6° gli ispettori superiori del Genio civile addetti al Consiglio superiore dei lavori pubblici; 7° gli ispettori superiori tecnici addetti alla Direzione generale delle nuove costruzioni ferroviarie; 8° l'ispettore generale e gli ispettori superiori del ruolo di vigilanza dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili; 9° il direttore generale della sanita' pubblica e il direttore generale dell'Amministrazione civile; 10° un ufficiale generale e il capo dell'ufficio trasporti del Ministero della guerra, il capo dell'ufficio idrografico della Regia marina; 11° due direttori generali del Ministero delle colonie; 12° i direttori generali del tesoro e del demanio del Ministero delle finanze; 13° il direttore generale della Cassa depositi e prestiti; 14° un direttore generale del Ministero delle corporazioni; 15° il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni; 16° un direttore generale del Ministero dell'educazione nazionale; 17° il direttore generale dell'agricoltura e il comandante generale della Milizia nazionale forestale; 18° il direttore generale della bonifica integrale, un delegato forestale del Sottosegretariato della bonifica integrale e quattro tecnici agrari designati dallo stesso Sottosegretariato 19° il direttore generale della marina mercantile; 20° due consiglieri di Stato; 21° quattro avvocati dello Stato; 22° quattro funzionari tecnici delle Ferrovie dello Stato, di grado non inferiore al 2° delle tabelle organiche delle Ferrovie dello Stato; 23° il direttore della sezione postale dell'Istituto superiore delle comunicazioni, ovvero un funzionario tecnico dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di grado non inferiore al 5°; 24° un ispettore superiore del Regio corpo delle miniere ovvero del Regio ufficio geologico, di grado non inferiore al 5°; 25° sei esperti in costruzioni civili ed architettoniche, in urbanistica, in elettro-tecnica, in idraulica e in materia economica. In caso di impedimento o di assenza dei membri individuati per la carica, intervengono alle adunanze i funzionari che li sostituiscono nel rispettivo ufficio, secondo le norme in vigore.
Testo in vigore dal 15 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
