Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1931 al 16 dicembre 2009. 75 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In materia di opere pubbliche i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Comitato tecnico amministrativo degli Istituti decentrati, degli ispettori superiori e dei capi degli uffici tecnici esecutivi sostituiscono ogni altro parere di amministrazione attiva, o di corpo consultivo, salvo il parere del Consiglio di Stato nei casi voluti dalle norme vigenti. E' abrogato il primo comma dell'art. 5 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, concernente disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1931-06-01;678~art6 · fonte del testo
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