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Alle adunanze generali e a quelle delle sezioni del Consiglio superiore il Ministro per i lavori pubblici e gli altri Ministri interessati possono delegare commissari per dare informazioni sugli affari da trattare. Intervenendo personalmente, il Ministro per i lavori pubblici presiede l'adunanza.
Testo in vigore dal 15 giugno 1931 al 16 dicembre 2009
