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[1]L'operazione di prestito non puo' essere effettuata se non a seguito di giudizio di stima della cosa offerta in pegno.

[2]Il giudizio di stima e' fatto da un perito, il quale deve garantire all'Ente mutuante, in caso di vendita all'asta della cosa costituita in pegno, l'integrale ricupero dell'importo del prestito o dei relativi interessi ed accessori.

[3]I periti, prima di assumere l'ufficio, debbono prestare cauzione nella misura fissata dall'amministrazione del Monte, osservate le norme di cui all'art. 35.

[4]L'obbligo della cauzione e' esteso anche ai cassieri ed ai magazzinieri.

Testo in vigore dal 17 giugno 1938 al 1 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art12 · fonte del testo

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