[1]Le operazioni di prestito su pegno debbono essere effettuate mediante rilascio, al prestatario, di una polizza, la quale deve contenere la denominazione del Monte, la descrizione sommaria della cosa costituita in pegno, il valore di stima attribuito, la data di cessione e quella della scadenza del prestito, la indicazione dei corrispettivi dovuti al Monte e quelle altre indicazioni che siano stabilite nelle norme di cui all'art. 35.

[2]La polizza di pegno, anche se contenga l'indicazione del nome, e' al portatore e deve essere firmata dal rappresentante legale del Monte, o da un funzionario all'uopo delegato dal Consiglio e dal perito.

Testo vigente dal 17 giugno 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1938-05-10;745~art10 · fonte del testo

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