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Gli Uffici del registro, previa ritenuta della tassa del 10 per cento di cui all'art. 141, procedono ai pagamenti delle somme recuperate che siano di spettanza degli ufficiali giudiziari ogni quindici giorni per quelli iscritti ai campioni amministrativi e alla fine di ogni bimestre per quelli iscritti nei campioni civili e penali. All'uopo i detti uffici trasmettono il relativo importo direttamente agli ufficiali giudiziari con la indicazione precisa del numero del campione, della parte debitrice, delle singole trattenute operate e delle somme che distintamente si riferiscono alle indennita' di trasferta e ai diritti di notificazione col mezzo della posta. Di ciascun pagamento con tutte le suddette indicazioni gli Uffici del registro danno avviso al competente capo dell'ufficio, il quale si assicura che le somme pagate siano iscritte nel registro.

Testo in vigore dal 5 novembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-10-18;1128~art100 · fonte del testo

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