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Miscellanea
Ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arte e ruoli e carriere del rispettivo personale non insegnante
Legge 9 aprile 1962, n. 163
- Aggiornato al
- 30 aprile 1962
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 15
Titolo I — Ordinamento amministrativo e didattico degli istituti e scuole d'arteartt. 1-6
- Art. 1Gli istituti e scuole d'arte sono dotati di personalita' giuridica e sono sottoposti alla…
- Art. 2Gli istituti e scuole d'arte sono amministrati da un Consiglio di amministrazione…
- Art. 3Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Per…
- Art. 4Il riscontro della gestione finanziaria ed amministrativa degli istituti e scuole d'arte…
- Art. 5Tutte le spese per il funzionamento degli istituti e scuole d'arte sono effettuate a…
- Art. 6Il direttore dell'istituto o scuola d'arte sovraintende all'andamento didattico e…
Titolo II — Ruoli e carriere del personale non insegnante degli istituti e scuole d'arteartt. 7-15
- Art. 7Il personale non insegnante degli istituti e scuole d'arte e' costituito dai segretari…
- Art. 8Al personale dei ruoli di cui alle annesse tabelle si applicano, in quanto non…
- Art. 9Le vacanze nei ruoli organici di cui alle annesse tabelle A, B e C, possono essere…
- Art. 10I segretari degli istituti e delle scuole d'arte, per i quali sono previsti dai…
- Art. 11I segretari degli istituti e scuole d'arte, per i quali sono previsti dai rispettivi…
- Art. 12Il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie in servizio negli…
- Art. 13Nel primo concorso che verra' bandito per l'immissione nei ruoli di cui alle annesse…
- Art. 14La presente legge entra in vigore dal 1° del mese successivo alla data della sua…
- Art. 15All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue 50.945.000…
