Gli istituti e scuole d'arte sono dotati di personalita' giuridica e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Ai fini fiscali sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato. All'istituzione degli istituti e scuole di arte si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, nei limiti di disponibilita' del competente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. Il decreto istitutivo approva lo statuto, indica la misura del contributo annuo a carico dello Stato e, dei contributi eventualmente corrisposti da Enti o privati, fissa il numero e la natura delle sezioni che compongono l'istituto o scuola, stabilisce la tabella organica dei posti di ruolo del personale direttivo insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio, nonche' il numero delle ore settimanali d'insegnamento da affidare per incarico. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, si provvede a determinare annualmente la consistenza complessiva degli organici degli istituti e alle scuole d'arte. Con lo stesso decreto e' stabilito il contingente dei posti di ruolo disponibili in relazione alla, presenza in servizio di altrettanto personale di ruolo transitorio o di ruolo aggiunto. I Comuni hanno l'obbligo di fornire i locali e di provvedere alla loro manutenzione. Hanno, altresi' l'obbligo di provvedere al servizio dell'acqua, dell'illuminazione, della forza motrice e del riscaldamento. Tale obbligo permane anche quando i locali non sono di proprieta' comunale.

Testo vigente dal 30 aprile 1962

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163~art1 · fonte del testo

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