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I fondi stanziati agli effetti degli articoli 2 e 4 saranno tenuti nella loro gestione separati; pero', se si rendesse disponibile a fine di esercizio un avanzo in uno dei detti fondi, andra' in aumento degli altri e potra' essere impiegato a favore delle domande che rimanessero da soddisfare.
Testo in vigore dal 29 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
