Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1905
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1905 al 16 dicembre 2009. 103 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I Comuni dovranno estinguere i debiti cosi' creati e pagarne l'interesse in rate annue eguali, calcolate in ragione del tempo concordato per l'ammortamento, osservate tutte le altre condizioni prescritte dalle vigenti leggi organiche della Cassa depositi e prestiti.
tolto: Lo Stato corrispondera' alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico dei Comuni e quello normale stabilito pei prestiti.
tolto: L'onere del Governo, per la concessione dei mutui ad interesse ridotto che si faranno in ciascun anno a termini dell'art. 1, non potra' eccedere la somma di lire 50,000.
tolto: La somma che risultera' a debito dello Stato sara' inscritta nel bilancio del Ministero dell'interno.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1905-07-13;399~art2 · fonte del testo
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