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[1]L'onere dello Stato per i concorsi che si concederanno in ciascuno esercizio, a termine dell'art. 3 della presente legge, non potra' eccedere la somma di L. 80 mila.
[2]I relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno, separatamente, per L. 50 mila da assegnarsi ai Comuni con popolazione non oltre i 20 mila abitanti e per L. 30 mila a quelli compresi fra i 20 mila ed i 60 mila abitanti.
Testo in vigore dal 29 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
