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[1]I Comuni del Regno che abbiano una popolazione non maggiore di 60 mila abitanti, secondo il censimento del 1901, od i loro consorzi, potranno ottenere un concorso da parte dello Stato per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili.
[2]Tale concessione sara' fatta, ancorche' i Comuni od i loro consorzi siansi procurati i capitali occorrenti per tali opere, indipendentemente dalla Cassa depositi e prestiti; con obbligo, per altro, di estinguere i debiti cosi contratti e di pagarne gli interessi in rate eguali calcolate in ragione del tempo accordato per l'ammortamento.
[3]Per i Comuni la cui sovrimposta sia insufficiente a garentire i prestiti, potra' la Cassa depositi e prestiti accettare, per la somma necessaria ad integrare le rispettive annualita', una corrispondente delegazione della sovrimposta provinciale.
[4]Il concorso dello Stato, da concedersi per decreto Reale promosso dal Ministero dell'interno, verra' stabilito in una quota d'interesse annuo, in misura non superiore all'uno e mezzo per cento sulle somme che, entro i limiti del progetto presentato al Governo per ottenere il concorso, risulteranno effettivamente impiegate nella esecuzione delle opere strettamente necessarie. Il concorso potra' concedersi per un periodo di tempo non maggiore di 35 anni, ma in caso di assoluta necessita', giustificata dallo stato economico del comune o del Consorzio, puo' essere concesso per un periodo di tempo estensibile fino a 50 anni.
[5]Le opere di cui sopra verranno collaudate secondo le norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248, sulle opere pubbliche, ed il pagamento della prima quota di interesse annuo sara' fatto dello Stato un anno dopo la data del collaudo.
Testo in vigore dal 29 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
