Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario di esercizio sono autorizzati a concedere alle imprese agro-industriali di trasformazione di prodotti agricoli prestiti di durata non superiore a cinque mesi, da destinare esclusivamente al pagamento dei prodotti conferiti alle imprese medesime, sempreche' le stesse abbiano sottoscritto, a livello nazionale, l'accordo interprofessionale previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 11 agosto 1975, n. 365, convertito, con modificazioni, nella legge 10 ottobre 1975, n. 484. La concessione dei predetti prestiti e' consentita qualora le imprese medesime siano tenute alla presentazione di apposita attestazione di avvenuto pagamento dei prodotti agricoli conferiti dai produttori agricoli, al fine di ottenere il pagamento da parte dell'AIMA degli aiuti previsti dai regolamenti C.E.E. a favore delle stesse imprese trasformatrici. I prestiti anzidetti sono assistiti da concorso pubblico nel pagamento degli interessi che non potra' superare l'aliquota massima del 6,5 per cento e sono regolati dalle norme vigenti in materia di credito agrario. Ai prestiti di cui al primo comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 34 nonche' quelle recate dall'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni. Per far fronte alla spesa derivante dal presente articolo e' autorizzato, per l'anno 1981, lo stanziamento di lire 8,3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste mediante corrispondente riduzione della somma iscritta al capitolo 7520 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1981. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 8 ottobre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-10-01;553~artunico · fonte del testo

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