Gli orfani di guerra volontariamente assunti dai datori di lavoro in aumento di quelli da occupare ai sensi dei precedenti articoli, sono esclusi dal computo dei dipendenti validi in genere agli effetti del collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra. Tali volontarie assunzioni, se effettuate in sostituzione di dipendenti validi, non orfani di guerra, non possono, tuttavia, determinare i licenziamenti di invalidi di guerra che, in conseguenza, del mutamento di computo, risultino eventualmente esuberanti.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art58 · fonte del testo

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