Tutte le istituzioni pubbliche, che hanno per scopo il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei minorenni, sono obbligate, nei limiti dei loro mezzi, al ricovero ed alla assistenza degli orfani della guerra che siano designati dal Comitato provinciale. Tale obbligo permane ancorche' gli orfani non appartengano al territorio entro cui l'istituzione, a termine delle proprie norme statutarie, esplica la sua azione, ferma la preferenza a favore dei minorenni appartenenti al detto territorio, e salvo il rimborso della relativa spesa dal Comitato provinciale. Gli orfani di guerra designati dal Comitato provinciale sono preferiti nella concessione di posti gratuiti o di borse di studio, che le istituzioni anzidette ed i convitti e collegi nazionali civili e militari abbiano obbligo di conferire in virtu' delle norme che li regolano, purche' non abbiano destinazione in favore di determinate famiglie.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art28 · fonte del testo

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