Gli Istituti, i Comitati, le Associazioni che, in tutto o in parte, intendono provvedere, nell'ambito della Provincia, al ricovero, all'educazione, all'istruzione, alla cura o, comunque, alla protezione e all'assistenza degli orfani di guerra, ove non siano giuridicamente riconosciuti, devono ottenere il riconoscimento di idoneita', specie nei riguardi morali ed economici, a tale funzione, dal Comitato provinciale, il quale provvede in base alle informazioni assunte e comunicate dal prefetto. Contro il provvedimento negativo del Comitato provinciale l'ente interessato puo' ricorrere al prefetto della Provincia, la cui decisione e' definitiva.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art24 · fonte del testo

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