Tutte le autorita' governative, gli enti pubblici, i direttori di istituti di istruzione sono obbligati a fornire al Comitato provinciale ed alla Commissione comunale di vigilanza informazioni circa gli orfani e le loro famiglie o tutori allo scopo di accettare principalmente:

  • a)se viene esercitata sugli orfani la vigilanza necessaria e se si adempiono gli obblighi di legge circa il mantenimento, l'educazione e l'istruzione:
  • b)se sono osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti che hanno per scopo la tutela e la integrita' fisica e morale dell'orfano;
  • c)se il rappresentante legale, per riprovevole condotta o per altro motivo, influisce dannosamente sulla educazione dell'orfano. Debbono, altresi', informare il Comitato provinciale e la Commissione comunale di vigilanza di tutti i casi nei quali l'intervento immediato di detti organi possa essere necessario. L'ufficiale dello stato civile, il rappresentante legale di un ente o istituito ed ogni altra persona che ometta di denunziare alla Commissione comunale di vigilanza, al Comitato provinciale o al giudice tutelare la esistenza di un orfano di guerra, accertata per diretta conoscenza o per dichiarazione ricevuta, incorre nella pena pecuniaria di cui all'art. 196 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art27 · fonte del testo

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