La Commissione ha l'obbligo di segnalare al Comitato provinciale ogni fatto, circostanza o notizia che possano interessare la tutela e l'assistenza degli orfani di guerra e di promuovere dalle competenti autorita' e dagli enti pubblici locali i provvedimenti che, nell'interesse degli orfani stessi, si appalesino necessari, dandone immediata comunicazione al Comitato provinciale. Spetta, in ogni caso, al sindaco di adottare d'urgenza i provvedimenti necessari nell'interesse degli orfani.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art18 · fonte del testo

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