La Commissione comunale di vigilanza e' presieduta dal sindaco e possono essere chiamati a farne parte il pretore od il conciliatore, il presidente dell'E.C.A., l'ufficiale sanitario, un insegnante od una insegnante di scuole medie od elementari, il parroco od altro sacerdote in sua vece, un ministro di culto diverso, ove cio' sia opportuno tenuto conto del culto religioso degli orfani, nonche' persone di riconosciuta competenza tecnica. La composizione della Commissione e' stabilita dal Comitato provinciale.

Testo vigente dal 22 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;365~art17 · fonte del testo

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