Art. 26 — Efficacia vincolante del parere del sindacato

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 luglio 1942 al 15 gennaio 1950. Leggi il testo vigente →

L'accordo con il quale l'avvocato o il procuratore ed il cliente stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere del direttorio del sindacato sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante deve essere comunicato al direttorio prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha effetto vincolante.

Testo in vigore dal 23 luglio 1942 al 15 gennaio 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-06-13;794~art26 · fonte del testo

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