Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 novembre 1999 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Alle sistemazioni di cui alle lettere a), b), e), d) ed e) dell'art. 2 e di cui alla lettera b) dell'art. 3 si fara' luogo se ed in quanto i congiunti non vi abbiano provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario generale potra' mettere a loro disposizione di concerto col Ministero del tesoro. ((Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale possono essere concesse ai congiunti su richiesta ed a spese degli interessati)). La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani sara' di massima affidata dal Commissario generale, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ad organizzazioni o persone esistenti in detti territori. Solo eccezionalmente potranno essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa col Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 6 novembre 1999 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 novembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1951 al 6 novembre 1999. 4 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… concerto col Ministero del tesoro. Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale tolto: non possono essere piu' aggiunto: possono essere concesse ai congiunti aggiunto: su richiesta ed a spese degli interessati. La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani sara' …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-01-09;204~art4 · fonte del testo

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