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Alle sistemazioni di cui alle lettere a), b), e), d) ed e) dell'art. 2 e di cui alla lettera b) dell'art. 3 si fara' luogo se ed in quanto i congiunti non vi abbiano provveduto, o non vi provvedano coi sussidi che il Commissario generale potra' mettere a loro disposizione di concerto col Ministero del tesoro. Le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale non possono essere piu' concesse ai congiunti. La sistemazione nei territori esteri delle salme dei militari e civili italiani sara' di massima affidata dal Commissario generale, tramite le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ad organizzazioni o persone esistenti in detti territori. Solo eccezionalmente potranno essere inviate missioni all'estero per tale scopo, previa intesa col Ministero del tesoro.

Testo in vigore dal 7 aprile 1951 al 6 novembre 1999

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1951-01-09;204~art4 · fonte del testo

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