ONLUS

Art. 29 — Titoli di solidarietà

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1998 al 3 agosto 2017. Leggi il testo vigente →

Per l'emissione di titoli da denominarsi "di solidarieta'" e' riconosciuta come costo fiscalmente deducibile dal reddito d'impresa la differenza tra il tasso effettivamente praticato ed il tasso di riferimento determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, purche' i fondi raccolti, oggetto di gestione separata, siano destinati a finanziamento delle ONLUS. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i soggetti abilitati all'emissione dei predetti titoli, le condizioni, i limiti, compresi quelli massimi relativi ai tassi effettivamente praticati e ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione del presente articolo.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1998 al 3 agosto 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art29 · fonte del testo

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