Art. 19 — Esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1998 al 3 agosto 2017. Leggi il testo vigente →

Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, relativo ai trasferimenti non soggetti all'imposta, dopo le parole: "altre finalita' di pubblica utilita'" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", nonche' quelli a favore delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS)".

Testo in vigore dal 2 gennaio 1998 al 3 agosto 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-12-04;460~art19 · fonte del testo

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