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Ogni Comune, a mezzo del suo ufficio di sanita', deve tenere esatta registrazione di tutti i vaccinati, provvedere ad invitare, con pubblico manifesto, in base alle norme contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 1, le persone indicate nell'articolo precedente a presentare i loro figli o i bambini ad essi affidati alla vaccinazione e a denunciare i contravventori all'autorita' giudiziaria. Ai documenti prescritti per la prima ammissione alla scuola d'obbligo e' aggiunto il certificato da rilasciarsi gratuitamente di aver subito la vaccinazione antipoliomielitica. Lo stesso certificato e' prescritto per l'ammissione dei bambini nei convitti, nelle colonie climatiche da chiunque organizzate, negli asili nido, nei brefotrofi e in qualunque altra collettivita' infantile. Per i bambini che non hanno completato il ciclo delle inoculazioni, deve essere presentato a ciclo ultimato, un nuovo certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1966 al 28 giugno 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-02-04;51~art4 · fonte del testo

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