Per l'ammissione agli asili nido, alle sale di custodia, ai brefotrofi, agli asili infantili, alle scuole materne, alle scuole elementari, ai collegi, alle colonie climatiche ed a qualsiasi altra collettivita' di bambini, da quattro mesi a sei anni di eta' e' richiesta all'atto della iscrizione o della ammissione la presentazione dello attestato di cui al precedente articolo. Coloro i quali non abbiano completato il ciclo delle inoculazioni devono presentare, a ciclo ultimato, un nuovo certificato che attesti l'avvenuta vaccinazione. L'ammissione e' tuttavia consentita qualora sia presentato un certificato medico da cui risultino le ragioni di salute per le quali il bambino non e' in grado di subire la vaccinazione, oppure una dichiarazione, sottoscritta dall'esercente la patria potesta' o la tutela, di non voler sottoporre il bambino alla vaccinazione. Nel caso che urga provvedere all'ammissione, la vaccinazione sara' praticata dopo l'ammissione stessa.

Testo vigente dal 7 settembre 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-07-30;695~art3 · fonte del testo

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