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[1]((Con l'ammissione ai corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari, i giovani di cui all'articolo precedente assumono l'obbligo di frequentarli e non potranno essere dimessi dai corsi e prosciolti dall'arruolamento se non nei casi previsti dalle vigenti disposizioni sul reclutamento del Regio esercito e in seguito a determinazione del Ministro per la guerra.
[2]In tempo di guerra e' data facolta' al Ministro per la guerra di disporre la dimissione dai corsi anche fuori dei casi previsti dal comma precedente)).1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 luglio 1941, n. 819
1La L. 11 luglio 1941, n. 819 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presetente modifica ha effetto dal 31 ottobre 1940-XIX.
Testo in vigore dal 6 settembre 1941 al 16 dicembre 2009
