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Con l'ammissione ai corsi predetti essi assumono l'obbligo di frequentarli e non potranno essere dimessi dai corsi e prosciolti dall'arruolamento se non nei casi previsti dalle vigenti disposizioni sul reclutamento del Regio esercito e in seguito a determinazione del Ministro per la guerra.

Testo in vigore dal 20 settembre 1937 al 6 settembre 1941

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1937-06-10;1573~art2 · fonte del testo

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