Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]I capi degli istituti italiani d'istruzione sono tenuti a segnalare alle autorita' che saranno indicate nel regolamento, i giovani che hanno conseguito uno dei titoli di studio dai quali deriva l'obbligo o la facolta' di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, entro il termine di sessanta giorni dal conseguimento dei titoli stessi.
[2]Coloro che conseguono i titoli di studio di cui sopra sono tenuti a fare denuncia non oltre il giorno in cui sono chiamati alla visita di leva (anche se non vengano riconosciuti abili) o entro sessanta giorni da quello in cui conseguono il titolo se l'ottengano dopo la chiamata alla visita di leva, qualunque sia la posizione in cui si trovino.
Testo in vigore dal 6 agosto 1940 al 16 dicembre 2009
