Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 6 agosto 1940 al 16 dicembre 2009. 114 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I capi degli istituti italiani d'istruzione sono tenuti a segnalare alle autorita' che saranno indicate nel regolamento, i giovani che hanno conseguito uno dei titoli di studio dai quali deriva l'obbligo o la facolta' di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento, entro il termine di sessanta giorni dal conseguimento dei titoli stessi.
tolto: Coloro che conseguono i titoli di studio di cui sopra sono tenuti a fare denuncia non oltre il giorno in cui sono chiamati alla visita di leva (anche se non vengano riconosciuti abili) o entro sessanta giorni da quello in cui conseguono il titolo se l'ottengano dopo la chiamata alla visita di leva, qualunque sia la posizione in cui si trovino.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-06-14;1014~art7 · fonte del testo
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