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I giovani forniti dei necessari requisiti fisici e morali e di uno dei titoli di studio contemplati nei precedenti articoli 2 e 4, la cui classe di nascita non sia ancora stata chiamata alle armi, possono nei limiti del fabbisogno degli ufficiali di complemento da reclutare annualmente, essere ammessi ai corsi allievi ufficiali di complemento, prima della chiamata stessa, purche' all'atto dell'ammissione si trovino ad aver compiuto il 17° anno di eta' ed assumano, nelle forme prescritte l'arruolamento volontario con rinunzia all'eventuale congedo anticipato, se non siano stati ancora arruolati, o dichiarino esplicitamente di rinunziare all'eventuale congedo anticipato, se siano gia' arruolati.

Testo in vigore dal 6 agosto 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-06-14;1014~art6 · fonte del testo

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