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[1]I titoli di studio che fanno obbligo della frequenza dei corsi sono i seguenti:
- 1)laurea o diploma universitario;
- 2)maturita' classica;
- 3)maturita' scientifica;
- 4)diploma di un istituto tecnico superiore di qualunque specializzazione;
- 5)diploma di abilitazione magistrale.
[2]Qualora il numero dei giovani che ne risultino in possesso sia superiore al fabbisogno degli ufficiali di complemento da reclutare annualmente, il Ministero della guerra potra' limitare l'ammissione ai corsi. In tal caso l'ordine delle ammissioni sara' determinato dai titoli di studio secondo l'ordine di precedenza come sopra stabilito. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 604
1Il Regio D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 604 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il possesso dei titoli di studio di cui all'art. 2 della legge 14 giugno 1940, n. 1014, non comporta l'obbligo della frequenza dei corsi allievi ufficiali di complemento".
Testo in vigore dal 14 agosto 1946 al 16 dicembre 2009
