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[1]I titoli di studio che fanno obbligo della frequenza dei corsi sono i seguenti:
- 1)laurea o diploma universitario;
- 2)maturita' classica;
- 3)maturita' scientifica;
- 4)diploma di un istituto tecnico superiore di qualunque specializzazione;
- 5)diploma di abilitazione magistrale.
[2]Qualora il numero dei giovani che ne risultino in possesso sia superiore al fabbisogno degli ufficiali di complemento da reclutare annualmente, il Ministero della guerra potra' limitare l'ammissione ai corsi. In tal caso l'ordine delle ammissioni sara' determinato dai titoli di studio secondo l'ordine di precedenza come sopra stabilito.
Testo in vigore dal 6 agosto 1940 al 14 agosto 1946
