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L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle amministrazioni dello Stato. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse, nonche' alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari. L'Istituto puo', inoltre, pubblicare e vendere opere aventi rilevante carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, ferme restando in materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:

  • a)conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti;
  • b)conio di monete estere;
  • c)conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;
  • d)conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;
  • e)fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;
  • f)fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;
  • g)fabbricazione di contrassegni di Stato;
  • h)fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;
  • i)promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca;
  • l)esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;
  • m)riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello Stato;
  • n)partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;
  • o)perizia delle monete ritenute false;
  • p)conio di monete commemorative o celebrative;
  • q)fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;
  • r)promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al presente articolo. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti e a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del servizio centrale del Provveditorato generale dello Stato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in materia grafica. Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto puo' esercitare, direttamente o indirettamente, attivita' affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a quelle previste nel presente articolo. L'Istituto, nello svolgimento della sua attivita' puo' compiere ogni operazione di natura mobiliare o immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue finalita'. Le attivita' e i compiti di cui al presente articolo sono svolti nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

Testo in vigore dal 30 aprile 1999 al 21 agosto 2013

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Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1999

Confronto con la versione in vigore dal 26 luglio 1966 al 30 aprile 1999. 71 parole tolte, 356 parole aggiunte in 17 capoversi.

L'Istituto Poligrafico aggiunto: e Zecca dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampatitolto: , delle pubblicazioni e aggiunto: e delle pubblicazioni anche su supporti informatici, nonche' dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle tolto: Amministrazioni aggiunto: amministrazioni dello Stato. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestioneaggiunto: , anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale tolto: delle leggi e dei decreti della Repubblica - aggiunto: degli atti normativi della Repubblica italiana, salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse tolto: -aggiunto: , nonche' alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni similari. tolto: Provvede aggiunto: L'Istituto puo', inoltre, tolto: alla edizione ed alla vendita delle opere aventi particolare aggiunto: pubblicare e vendere opere aventi rilevante carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, tolto: che presentino importanza e interesse nazionale e che siano autorizzate dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per la pubblica istruzione, sentita la Giunta d'arte aggiunto: ferme restando in materia le attribuzioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali. L'Istituto svolge, altresi', i seguenti compiti:

aggiunto: a) conio delle monete di Stato in conformita' delle leggi vigenti;

aggiunto: b) conio di monete estere;

aggiunto: c) conio di monete a corso legale di speciale scelta da cedere, a norma di legge, a privati, enti ed associazioni;

aggiunto: d) conio di medaglie e fusioni artistiche per conto dello Stato italiano, di Stati esteri, di enti e privati;

aggiunto: e) fabbricazione di sigilli ufficiali e marchi metallici recanti l'emblema dello Stato;

aggiunto: f) fabbricazione di timbri metallici e marchi per conto di enti pubblici e di privati;

aggiunto: g) fabbricazione di contrassegni di Stato;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

aggiunto: h) fabbricazione di targhe, distintivi metallici, gettoni ed altri prodotti artistici;

aggiunto: i) promozione dell'attivita' della Scuola dell'arte della medaglia e del Museo della Zecca;

aggiunto: l) esecuzione di saggi su monete e metalli per conto dello Stato e di privati;

aggiunto: m) riparazione di congegni e macchinari in uso o in proprieta' dello Stato;

aggiunto: n) partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti al campo specifico della meccanica;

aggiunto: o) perizia delle monete ritenute false;

aggiunto: p) conio di monete commemorative o celebrative;

aggiunto: q) fabbricazione di contrassegni per macchine affrancatrici per conto dello Stato;

aggiunto: r) promozione e partecipazione a studi, rilevazioni e prove sperimentali nelle materie attinenti alle funzioni di cui al tolto: regio decreto 7 marzo 1926, n. 401. L'Istituto gestisce le industrie cartarie che abbia in attivita' all'entrata in vigore della presente legge aggiunto: presente articolo. La coniazione da parte della sezione Zecca di monete per conto di Stati esteri dovra' essere preventivamente autorizzata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti tolto: ed aggiunto: e a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del aggiunto: servizio centrale del Provveditorato generale dello Statotolto: , aggiunto: del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in materia graficaaggiunto: . Nello svolgimento della sua attivita', l'Istituto puo' esercitare, direttamente o indirettamente, attivita' affini, ausiliarie, connesse o strumentali rispetto a quelle previste nel presente articolo. L'Istituto, nello svolgimento della sua attivita' puo' compiere ogni operazione di natura mobiliare o immobiliare necessaria od utile al raggiungimento delle sue finalita'. Le attivita' e i compiti di cui al presente articolo sono svolti nel rispetto della normativa comunitaria in materia.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1966-07-13;559~art2 · fonte del testo

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