Adeguamento al (( regolamento (UE))) 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identita' e dei titoli di soggiorno Gli attestati rilasciati ai cittadini dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 8 e 19 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, muniti dei requisiti di sicurezza previsti dal regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d'identita' dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione, sono carte valori ai sensi dell'articolo 2, comma 10-bis, della legge 13 luglio 1966, n. 559. Gli attestati di cui al comma 1 sono prodotti e forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS S.p.A.), secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 2, ((...)) lettera b), e 6 del regolamento (UE) 2019/1157. Con apposita convenzione tra il Ministero dell'interno e l'IPZS S.p.A. sono definite le caratteristiche tecniche e grafiche degli attestati di cui al comma 1, i costi di produzione e di distribuzione ai comuni e le relative modalita'. ((Gli attestati di cui al comma 1 sono distribuiti dai comuni ai cittadini dell'Unione europea aventi diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente in Italia nelle ipotesi previste rispettivamente agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30)). Agli attestati di cui al comma 1 si applicano l'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 642, nonche' ((, ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche,)) i diritti fissi e di segreteria che restano di spettanza del comune. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 120.000 per l'anno 2023 e a euro 200.000 ((annui)) a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

Testo vigente dal 11 agosto 2023

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Che cosa è cambiato dal 11 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 2023 al 11 agosto 2023. 3 parole tolte, 52 parole aggiunte.

Adeguamento al regolamentotolto: UE aggiunto: (UE) 2019/1157, sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identita' e dei titoli di … valori e dei documenti di sicurezza, in conformita' a quanto previsto dagli articoli 2, tolto: paragrafo 1,aggiunto: ... lettera b), e 6 del regolamento (UE) 2019/1157. Con apposita convenzione tra il … 1, i costi di produzione e di distribuzione ai comuni e le relative modalita'. aggiunto: Gli attestati di cui al comma 1 sono distribuiti dai comuni ai cittadini dell'Unione europea aventi diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente in Italia nelle ipotesi previste rispettivamente agli articoli 9 e 16 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Agli attestati di cui al comma 1 si applicano l'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 642, nonche'aggiunto: , ai fini delle dichiarazioni e iscrizioni anagrafiche, i diritti fissi e di segreteria che restano di spettanza del comune. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 120.000 per l'anno 2023 e a euro 200.000 aggiunto: annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 26.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-06-13;69~art17 · fonte del testo

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