Il Consiglio nazionale e composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche. Spetta al Consiglio nazionale:

  • 1)eleggere tra le iscritte all'Ente quindici rappresentanti, di cui tredici da includere nel Comitato direttivo e due (un membro effettivo e uno supplente da includere nel Collegio dei sindaci;
  • 2)stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente;
  • 3)approvare i regolamenti dell'Ente e loro eventuali modificazioni;
  • 4)approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  • 5)determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci;
  • 6)stabilire la misura, del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo;
  • 7)esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

Testo vigente dal 4 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-13;246~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari