Il Consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente almeno ogni quattro mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti o dai membri effettivi del Collegio sindacale. Per la validita' delle sedute del Consiglio e' necessaria la presenza di almeno la meta' piu' uno dei suoi componenti. Ogni membro ha diritto a un voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario del Consiglio vengono esercitate dal direttore dell'Ente. Le votazioni riguardanti le persone sono fatte a scrutinio segreto.

Testo vigente dal 17 settembre 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-08-18;1357~art9 · fonte del testo

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