Art. 23 — Personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti. Gli appartenenti ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza e gli appartenenti ai ruoli dei corpi di cui al primo comma entrano a fare parte dei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalita' e in base alle norme di inquadramento indicate dalla presente legge e dai decreti da emanare ai sensi dell'articolo 36. I ruoli del personale di cui al precedente comma, che esplica funzioni di polizia, quelli del personale che svolge attivita' tecnica o scientifica attinente ai servizi di polizia, nonche' quelli del personale che esplica attivita' di carattere professionale attinente ai servizi di polizia di cui all'articolo 36, assumono la denominazione di ruoli della Polizia di Stato. Il trattamento economico va differenziato in modo da tener conto prioritariamente delle specifiche attivita' istituzionali assolte dal personale che esplica funzioni di polizia rispetto a quello appartenente agli altri ruoli che fanno parte della Polizia di Stato. Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato. Il personale appartenente ai ruoli degli operai permanenti delle scuole di polizia ed al ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entra a far parte dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le disposizioni di cui all'articolo 40.

Testo vigente dal 10 aprile 1981

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 36/2023

    Altra decisione
    6 marzo 2023

    È ordinata la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sez. giur. per la Puglia, in composizione monocratica, per una nuova valutazione, alla luce della intervenuta modifica normativa, della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 23, quinto comma, della legge n. 121 del 1981, nella parte in cui non prevede che i criteri di calcolo del trattamento pensionistico, riferito alla quota retributiva della pensione, previsti dall'art. 54, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973 per il personale ad ordinamento militare, siano estesi in favore del personale della Polizia di Stato. Successivamente al deposito dell'ordinanza di rimessione è intervenuto l'art. 1, comma 101, della legge n. 234 del 2021, che investe in modo significativo il quadro normativo in cui si inserisce la norma censurata, poiché prevede l'applicazione dell'aliquota del 2,44 % per ogni anno utile anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati. Peraltro analoga questione, sollevata dallo stesso giudice a quo e riguardante il personale della Polizia penitenziaria, è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 33 del 2023. ( Precedente: S. 33/2023 - mass. 45423 )

    Art. 23 Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza · Art. 3 cost. · Art. 54 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato · Art. 44 Testo unico sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art23 · fonte del testo

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