Art. 20 — Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica

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Presso la prefettura e' istituito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l'esercizio delle sue attribuzioni di autorita' provinciale di pubblica sicurezza. Il comitato e' presieduto dal prefetto ed e' composto dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, il prefetto puo' chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorita' locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato e degli enti locali interessati ai problemi da trattare. Il prefetto puo' invitare alle stesse riunioni componenti dell'ordine giudiziario, d'intesa con il procuratore della Repubblica competente.

Testo in vigore dal 10 aprile 1981 al 27 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1981-04-01;121~art20 · fonte del testo

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