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((Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualita' ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria che abbiano particolari qualita' artistiche e culturali. L'attestato di qualita' potra' essere rilasciato per ogni semestre a non piu' di dieci lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria e a non piu' di tre lungometraggi di cui all'articolo 18. La domanda per il rilascio dell'attestato di qualita', corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di L. 150.000 al competente ufficio del registro, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE. La commissione prevista dall'articolo 48 esprime il proprio parere previo esame di tutti i film per i quali e' stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualita' ai film prescelti e' subordinato all'ammissione alla programmazione obbligatoria. Qualora uno o piu' film indicati dalla commissione non ottengano l'ammissione alla programmazione obbligatoria, ad essi sono sostituiti altri film in concorso che la commissione riterra' in possesso dei requisiti di cui al primo comma. Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario)).

Testo in vigore dal 11 luglio 1975 al 18 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 luglio 1975

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 1965 al 11 luglio 1975. 146 parole tolte, 154 parole aggiunte.

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della tolto: Commissione aggiunto: commissione prevista dall'articolo 48, rilascia aggiunto: con proprio decreto un attestato di qualita' ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoriatolto: , che abbiano particolari qualita' artistiche e culturali. L'attestato di qualita' tolto: di cui al comma precedente potra' essere rilasciato tolto: a lungometraggi nazionali in numero non superiore a 10 per ciascun semestre. L'attestato di qualita' potra' altresi' essere rilasciato, per ciascun semestre, aggiunto: per ogni semestre a non piu' di tolto: tre aggiunto: dieci lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria tolto: in base allo articolo 18. Gli attestati eventualmente non rilasciati in ciascun semestre vanno ad aumentare il numero degli attestati da assegnare nel semestre successivo, purche' nell'ambito dello stesso esercizio finanziario. Per essere ammessi al aggiunto: e a non piu' di tre lungometraggi di cui all'articolo 18. La domanda per il rilascio dell'attestato di qualita' tolto: gli interessati debbono inoltrare domanda al Ministero del turismo, e dello spettacolo, all'atto in cui il film viene presentato per essere ammesso alla programmazione obbligatoria. Gli interessati, inoltre, debbono presentare la ricevuta comprovante l'avvenuto versamentoaggiunto: , corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di tolto: lire 100 aggiunto: L. 150.000 al competente tolto: Ufficio del registro. Gli attestati di qualita' sono rilasciati con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo entro un mese dalla fine di ogni semestre fra i lungometraggi ammessi aggiunto: ufficio del registro, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE. La commissione prevista dall'articolo 48 esprime il proprio parere previo esame di tutti i film per i quali e' stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualita' ai film prescelti e' subordinato all'ammissione alla programmazione obbligatoria. Qualora uno o piu' film indicati dalla commissione non ottengano l'ammissione alla programmazione obbligatoria tolto: nel semestre suddetto e che abbiano presentato domanda ai sensi dei due commi precedentiaggiunto: , ad essi sono sostituiti altri film in concorso che la commissione riterra' in possesso dei requisiti di cui al primo comma. Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1965-11-04;1213~art8 · fonte del testo

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